Esonero contributivo al 100% per nuove assunzioni a tempo indeterminato

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La circolare n. 133 del 24 novembre 2020 dell’INPS ha fornito indicazioni sulla fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per tutte le nuove assunzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 del D.L. 104/2020.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i lavoratori part-time, ad eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e dei contratti intermittenti. Per i lavoratori a tempo parziale la misura della soglia massima oggetto di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario lavorativo.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Pertanto la soglia massima mensile oggetto di sgravio è pari ad € 671,66.

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare apposita istanza telematica – DL104-ES – sul portale dell’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, per ottenere l’ammissione al beneficio.