Il portiere è una figura professionale che si inserisce in una “grande famiglia” (il condominio), connotata da delicati equilibri e relative tensioni. E’ quindi un dipendente del condominio e legato ad esso da un contratto di lavoro subordinato regolamentato e disciplinato, a sua volta, da un Contratto Collettivo Nazionale, al pari di ogni altra forma di lavoro.
Tuttavia, il rapporto di lavoro ha delle peculiarità, sia per ciò che attiene alle mansioni, sia perché il condominio/datore di lavoro non è un imprenditore.
Le principali attività e mansioni del portiere sono:
- Custodia dell’edificio (esclusa la vigilanza armata);
- Ricezione e smistamento della corrispondenza;
- Pulizia delle parti comuni dell’edificio.
L’assunzione è subordinata al volere assembleare ed alla sottoscrizione di un accordo scritto che contenga le informazioni principali e necessarie allo svolgimento dell’attività, quali:
- Data di assunzione;
- Durata del periodo di prova;
- Qualifica e livello;
- Retribuzione;
- Orario di lavoro.
Come detto inizialmente, la disciplina di dettaglio della figura del portiere è regolata oltre che dalla legge, dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (da ora CCNL). Tale contratto distingue dei profili professionali articolati su più livelli (da A1 a A9), a ciascuno dei quali corrisponde una certa retribuzione mensile lorda (per 13 mensilità):
- (A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio
- (A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio
- (A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio
- (A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio
- (A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio)
- (A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video
- (A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video
- (A8) Portieri senza alloggio, ai quali venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori
- (A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori
Uno degli obblighi principali del portiere è quello di tenere aperto il portone di ingresso del condominio (Art. 42 CCNL recita: Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l’apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi).
Altra peculiarità riguarda l’orario di lavoro settimanale che, mentre per la quasi generalità dei lavoratori è fissato in 40 ore settimanali, per i profili professionali con alloggio è fissato in 48 ore distribuite su 6 giorni, mentre per quelli senza alloggio sono 45 ore distribuite sempre su 6 giorni.
Anche il trattamento economico durante la malattia prevede l’indennizzo esclusivo da parte del datore di lavoro, non intervenendo invece l’INPS (come invece accade negli altri Contratti Collettivi).