Bonus baby-sitter 1.000 €

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Il Decreto Ristori bis all’art. 14 prevede l’introduzione, a decorrere dal 9 novembre 2020, esclusivamente nelle “zone rosse”, il diritto per i genitori di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Condizione per l’agevolazione è che nella “zona di rischio” sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, delle scuole secondarie di primo grado.

CHI ne beneficia:

  • genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
  • genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, (es. artigiani e commercianti).

Quindi il bonus non è rivolto ai lavoratori dipendenti, ma unicamente ai lavoratori AUTONOMI. La fruizione dell’agevolazione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Tra l’altro, il bonus è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

N.B. La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Restano, invece, esclusi dalla possibilità di fruire del bonus le prestazioni rese dai familiari.

 Altra condizione da rispettare è che il beneficio si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992.

Il bonus viene erogato mediante l’istituto del libretto famiglia.